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  • Fabio Della Marta

La comprova dei requisiti sul MePA che cosa fare per non sbagliare

Il tema della responsabilità in merito alla comprova dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 rappresenta da sempre un cruccio per le Pubbliche Amministrazioni e, senza dubbio, la domanda che ci viene proposta più di frequente nei nostri corsi in aula. L’argomento, che di per sé sarebbe semplice, è reso articolato da norme stratificate, scarsa conoscenza dei vari strumenti di acquisto e negoziazione e, da ultimo, dalla mancanza di azioni da parte di Consip. Proviamo a fare un po’ di chiarezza, una volta per tutte, cercando anche di non dimenticare mai la gerarchia delle fonti normative o, come dicono quelli bravi, il rango delle norme.

Non possiamo quindi che partire dal Codice degli Appalti che, per una volta, appare abbastanza chiaro laddove all'art. 36 comma 6-ter ci ricorda come "nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici … la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione…". Insomma, possiamo affidarci alle verifiche effettuate da Consip solo se il fornitore rientra nel campione di verifiche svolte. Peccato solo, e qua sta la delusione, che Consip non pubblichi l’elenco degli operatori economici verificati a campione….



Ci permettiamo quindi di avanzare più di un dubbio in merito a quanto affermato in pareri da poco emessi (cfr. Pareri MIT n. 842 del 04.02.2021 e n. 843 del 08.02.2021) che consigliano un affidamento totale, cieco e acritico, alle verifiche svolte da Consip, esonerando in tal modo le Amministrazioni dalle azioni di comprova. Ma quanto conta un “consiglio” all’interno di un “parere” del MIT a fronte di una chiara previsione del Codice? Quindi, in attesa che Consip si decida a fornire l’elenco degli Operatori Economici verificati, consentendo uno snellimento delle procedure amministrative degli Enti, mettiamoci l’anima in pace e ricordiamoci di procedere alla comprova. Suggeriremmo inoltre a Consip di metterci al corrente anche della data di verifica per ciascun specifico Operatore Economico oggetto di verifica, perché in caso di verifiche temporalmente lontane dal momento in cui noi avremmo bisogno di avvalercene, potremmo comunque ritenere non più efficaci le verifiche svolte.

Da ultimo, per completezza, è evidente come l’ambiguità non esista nel caso di strumenti Consip quali le Convenzioni e gli Accordi Quadro, poiché in tal caso è Consip che seleziona il Fornitore Aggiudicatario (stipulando con esso un Contratto) e procede pertanto a tutte le verifiche del caso, esonerando evidentemente da tale compito le Amministrazioni Contraenti che procedono con i suddetti Fornitori alla stipula di Contratti.

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