Un po' sono anche le normative ad indurci in tentazione. Pensate agli ultimi provvedimenti emergenziali, come il DL 77 del 31 maggio 2021, che ha il termine “Semplificazioni” nel soprannome ma che poi, sostanzialmente, si limita a metterlo in pratica solamente riducendo il numero di Fornitori ai quali rivolgersi per un affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a). Se poi ci aggiungete che sono state aumentate le soglie per il ricorso all’affidamento diretto, allora non ci sarà da sorprendersi se sta aumentando a dismisura il ricorso a tale tipo di procedura anche in spregio ad altre previsioni normative che, è bene ricordarlo, non sono state abrogate dai succitati Decreti emergenziali.
Ecco allora che ANAC si è sentita, con la Delibera 628 del 8 settembre 2021, giustamente in dovere di intervenire contro il ricorso “facile” a tale tipo di affidamento soprattutto in relazione alle proroghe reiterate. ANAC, semplicemente ma in modo efficace, ci ricorda che tale pratica è configurabile come una immotivata deroga ai principi dell’evidenza pubblica in quanto:
le norme prescrivono il divieto del “rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori” e tale comportamento non può di rientrare nell’istituto della “ripetizione di servizi analoghi” previsto dall’art. 63 del Codice degli Appalti,
la proroga è prevista dall’art. 106, ma deve essere “limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente”,
resta valido il divieto di frazionamento della spesa, nel quale invece si incorre reiterando il ricorso all’affidamento diretto per l’espletamento delle proroghe.
Insomma, facciamo attenzione!
Comments