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  • Francesco Porzio

La consultazione preliminare di mercato

Noi che ci occupiamo di appalti pubblici viviamo un’epoca di grandi cambiamenti, con una normativa a volte ambigua che muta velocemente e senza l’aiuto di un Regolamento di Esecuzione ma, soprattutto, con davanti la prospettiva di ingenti investimenti da gestire. Il #PNRR pone le Amministrazioni di fronte ad una sfida importante, ossia mettere in campo una competente capacità di spesa per rilanciare il motore economico del Paese. Mai come oggi saper spendere, ma soprattutto saper spendere bene, costituisce un fattore chiave di successo, soprattutto perché abbiamo di fronte la necessità di guidare delle transizioni importanti che richiedono grandi competenze nella definizione dei fabbisogni.

Per una volta, proprio con riferimento agli appalti innovativi che dovremo affrontare, troviamo nel Codice degli Appalti degli strumenti giusti per colmare il nostro gap conoscitivo, coinvolgere il mercato nel rispetto dei giusti principi di trasparenza e proporzionalità. Insomma, per creare una procedura di appalto di qualità.



In questo senso la consultazione preliminare di mercato (ex art. 66, D.Lgs. 50/2016) può rappresentare la giusta soluzione per arrivare con successo al traguardo di un affidamento trasparente, legittimo ed efficace, proprio con riferimento ad oggetti di fornitura complessi. Ricordiamoci quindi che la consultazione preliminare:

  • è uno strumento facoltativo conoscitivo atto ad acquisire informazioni da impiegare per la predisposizione di una procedura di appalto, ridurre il rischio di imprevisti o imprecisioni e migliorare la qualità delle procedure,

  • ci aiuta a mitigare lacune conoscitive esistenti fra noi ed il mercato e ad accertare l’assetto del mercato,

  • non costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico,

  • non deve includere la possibilità di acquisto del bene o servizio individuato.

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